Privacy e GDPR

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati
Prof.ssa Agostini Sara
Scuola
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Copernico Pasoli”
Indirizzo
via Anti, 5
Telefono
0458921284, 045975074, 0458920222
Pec
VRIS01900L@pec.istruzione.it
Peo
VRIS01900L@istruzione.it
Sito web
https://www.copernicopasoli.edu.it/

Data Protection Officer

Nome e Cognome
Riccardo Smuraglia
Società
Logica Service SRL
Indirizzo
Piazza Amendola 3, 20149 MILANO – ITALIA
Email
dpo@logicaservice.com
Sito web
www.logicaservice.com

FAQ e riferimenti legali

La scuola deve informare sulle modalità di uso dei dati personali?

Tutte le istituzioni scolastiche — pubbliche e private — devono fornire agli interessati (studenti, famiglie, personale scolastico) un’informativa chiara e trasparente su quali dati personali vengono raccolti, per quali finalità e come sono trattati. L’informativa può essere resa anche online sul sito della scuola.

È possibile accedere alla documentazione relativa ad alunni e studenti detenuta dalla scuola?

Sì. È possibile accedere agli atti e ai documenti amministrativi detenuti dall’istituzione scolastica, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 (articoli 22 e seguenti).

L’accesso è consentito ai soggetti che dimostrino un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento richiesto, e avviene secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia di accesso agli atti, nel rispetto della tutela dei dati personali dei soggetti coinvolti.

È consentito conoscere e consultare i dati personali trattati dalla scuola?

È possibile, ai sensi dell’art. 15 del GDPR, richiedere all’istituto scolastico informazioni sui dati personali trattati e ottenerne l’accesso, la rettifica o l’aggiornamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La richiesta va presentata direttamente alla scuola.
In caso di mancata risposta o di riscontro non adeguato, è possibile rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o all’autorità giudiziaria ordinaria, secondo le modalità previste dalla legge.

La scuola può pubblicare i voti di scrutini ed esami?

La scuola può pubblicare gli esiti scolastici esclusivamente tramite il registro elettronico.

In particolare:

  • per le classi intermedie, è consentita la pubblicazione del solo esito finale, indicato come “ammesso” o “non ammesso”;
  • per le classi terminali, possono essere pubblicati anche i crediti scolastici assegnati.

Le informazioni devono essere rese disponibili esclusivamente nell’area riservata del registro elettronico, accessibile solo agli studenti interessati (e alle rispettive famiglie) e limitata alla classe di riferimento.

In quali casi il trattamento di dati sensibili degli studenti è legittimo?

La gestione di informazioni sensibili all’interno dell’istituzione scolastica è ammessa solo quando ciò è richiesto o consentito da disposizioni di legge o di regolamento o atto amministrativo generale e per finalità strettamente connesse all’organizzazione del servizio scolastico.

Al di fuori di questi casi, il trattamento non è consentito. In ogni circostanza, inoltre, la scuola non può rendere pubbliche informazioni che consentano di ricostruire condizioni personali degli studenti, in particolare quelle legate alla salute.

Ne consegue che comunicazioni, circolari o contenuti online non devono contenere elementi – anche indiretti- che permettano di identificare  alunni con disabilità o studenti con esigenze sanitarie specifiche, come regimi alimentari differenziati.

Chi può accedere ai dati relativi agli studenti con disabilità?

L’accesso è consentito solo a chi, per ruolo e funzione, partecipa alla progettazione e alla gestione del percorso educativo dello studente.
In questo ambito rientrano, ad esempio, i docenti coinvolti, la famiglia e gli operatori sanitari che cooperano alla definizione del Piano Educativo Individualizzato.

È consentito registrare le lezioni a scuola?

La registrazione delle lezioni è ammessa per finalità personali di studio, nel rispetto delle disposizioni organizzative adottate dall’istituzione scolastica. In questo caso, l’utilizzo deve rimanere strettamente individuale e non può comportare forme di diffusione a terzi.

Qualsiasi utilizzo diverso — inclusa la condivisione o la pubblicazione delle registrazioni, anche online — richiede che le persone coinvolte siano preventivamente informate e che venga acquisito il loro consenso.

Una disciplina specifica riguarda gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA): qualora l’uso di strumenti di registrazione o di supporti informatici sia previsto nel Piano Didattico Personalizzato, tali strumenti possono essere utilizzati come misure compensative senza necessità di raccogliere il consenso degli altri soggetti presenti, in quanto funzionali al diritto allo studio e formalmente autorizzati dalla scuola.

È possibile inserire dati personali degli studenti in circolari o comunicazioni generali della scuola?

Le comunicazioni rivolte a destinatari generici non possono contenere elementi che permettano di riconoscere gli alunni coinvolti. Circolari, delibere e avvisi pubblici devono quindi essere formulati in modo impersonale, evitando qualsiasi riferimento diretto o indirettamente identificativo.

Quando si tratta di situazioni sensibili — come episodi disciplinari, casi di bullismo o altre vicende personali — la scuola è tenuta a utilizzare canali riservati e comunicazioni individuali, nel rispetto dei principi di riservatezza e minimizzazione dei dati.

Come va gestita la ripresa di immagini durante attività ed eventi scolastici?

La raccolta di fotografie o video effettuata da genitori o partecipanti per finalità personali rientra, di norma, in un ambito privato e non presenta profili di illecito.

Occorre però distinguere nettamente l’uso personale dalla diffusione delle immagini. Quando foto o video vengono condivisi online o sui social network e rendono riconoscibili studenti minorenni, la pubblicazione è consentita solo previo consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale. In assenza di tale consenso, la diffusione non è ammessa.

È possibile installare sistemi di videosorveglianza negli edifici scolastici?

Sì, ma solo a condizioni molto precise. L’eventuale utilizzo di impianti di videosorveglianza deve essere compatibile con il diritto alla riservatezza degli studenti e del personale e non può costituire una forma di controllo generalizzato.

L’uso delle telecamere è consentito solo quando risulti strettamente necessario (esigenze concrete di tutela del patrimonio e della sicurezza) e deve essere circoscritto alle aree in cui sussistono specifici rischi, evitando riprese generalizzate. La presenza degli impianti deve essere sempre chiaramente segnalata.

Le telecamere che riprendono spazi interni possono essere attivate solo negli orari di chiusura dell’istituto, e mai durante lo svolgimento delle attività scolastiche o extrascolastiche. Qualora le riprese riguardino aree esterne, l’angolo visuale deve essere rigorosamente circoscritto per evitare la ripresa di spazi non pertinenti.