La gestione di informazioni sensibili all’interno dell’istituzione scolastica è ammessa solo quando ciò è richiesto o consentito da disposizioni di legge o di regolamento o atto amministrativo generale e per finalità strettamente connesse all’organizzazione del servizio scolastico.
Al di fuori di questi casi, il trattamento non è consentito. In ogni circostanza, inoltre, la scuola non può rendere pubbliche informazioni che consentano di ricostruire condizioni personali degli studenti, in particolare quelle legate alla salute.
Ne consegue che comunicazioni, circolari o contenuti online non devono contenere elementi – anche indiretti- che permettano di identificare alunni con disabilità o studenti con esigenze sanitarie specifiche, come regimi alimentari differenziati.